Il brano analizza la complessa disciplina del diritto canonico riguardante i poteri di un sacerdote scomunicato, distinguendo tra validità sacramentale e liceità giuridica attraverso le risposte di monsignor Raffaele Baratta. Un punto cardine del discorso è che, sebbene la Chiesa possa revocare la potestà di giurisdizione, la potestà d’ordine è inammissibile poiché legata al carattere indelebile dell’ordinazione, un dono ricevuto da DIO che non può essere cancellato nemmeno dalla riduzione allo stato laicale. In merito alla pratica sacramentale, lo scomunicato vitando può assolvere i peccati e somministrare i sacramenti lecitamente solo in pericolo di morte del fedele e in assenza di altri ministri, mentre chi è in attesa di sentenza definitiva può ancora agire lecitamente se richiesto, sebbene la prudenza suggerisca ai fedeli di rivolgersi a ministri in piena comunione. Affrontando poi il paradosso della consacrazione di una cantina, si chiarisce che DIO garantisce l’efficacia del sacramento oltre la santità del ministro, ma la validità dell’atto è subordinata a criteri precisi. Infatti, la consacrazione richiede la determinazione specifica della materia e la presenza fisica degli elementi, rendendo nullo un atto generico su grandi quantità. Inoltre, poiché il diritto definisce nefasto consacrare fuori dalla Messa o senza l’unione di pane e vino, si conclude che il potere sacerdotale rimane nel soggetto ma il suo esercizio è vincolato a norme liturgiche imprescindibili che, se violate, rendono l’atto dubbiamente valido o del tutto nullo.
Don Giovanni Rossi – 100 problemi di coscienza – 7. Sacramenti amministrati da sacerdoti scomunicati
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